lunedì 3 maggio 2010

AMIANTO E MARINA

AMIANTO E MARINA MILITARE IL TESTO DELL’ART. 20 DEL DDL APPROVATO DALLA CAMERA NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2010 RICONFERMA LA DEPENALIZZAZIONE DEL REATO IN TEMA DI AMIANTO PER LE ATTIVITA’ SVOLTE A BORDO DEL NAVIGLIO MILITARE E NON TIENE IN ALCUN CONTO DELLE OSSERVAZIONI DEL CAPO DELLO STATO SULLA INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ARTICOLO.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI ART.20 (20.100)
20.100.Governo.
(Approvato)
Art. 20. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera a) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

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